Crediti d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

Il decreto Rilancio ha introdotto  delle agevolazioni fiscali per i contribuenti che, durante l’emergenza epidemiologica, hanno adottato misure di adeguamento degli ambienti di lavoro, di sanificazione  e  acquisto dei dispositivi di protezione. Con il provvedimento del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità per la fruizione  dei crediti d’imposta e per  la relativa cessione.

Per poter accedere al credito d’imposta i contribuenti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione
  • l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Per entrambi i crediti d’imposta deve essere utilizzato l’apposito modello di comunicazione – pdf (comunicazione_ambienti_sanificazione_mod)

I  contribuenti interessati possono trasmettere  la comunicazione,  esclusivamente in modalità telematica, sia direttamente sia avvalendosi di un intermediario, utilizzando l’applicativo web dedicato disponibile in area riservata (Entratel/Fisconline) o  i tradizionali canali telematici dell’Agenzia.

Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000,00 euro.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale  che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. La  percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione.
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