Schede Carburante: novità 2018
Il 2018 è l’anno del pensionamento delle schede carburante. La rilevante novità viene infatti introdotta nell’art. 164 TUIR con un nuovo comma che dispone che le spese per carburante per autotrazione saranno deducibili, a decorrere dal 1° luglio 2018, solo se effettuate sempre ed esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili, mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973. Alla luce di quanto detto, i soggetti passivi IVA, a pena di indetraibilità/indeducibilità del costo, non potranno più effettuare i pagamenti mediante mezzi diversi (ad esempio, contanti) e, contestualmente, viene disposta anche l’abrogazione del D.P.R. n. 444/1997, che per lungo tempo ha regolamentato l’obbligo di una puntuale tenuta della scheda carburante, quale documento sostitutivo della fattura. Per effetto delle novità normative, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA dovranno infatti essere documentati, sempre dal 1° luglio 2018, con la fattura elettronica.