GREEN PASS E LAVORO: obbligo dal 15 ottobre – Pubblicato il DL 127/2021

Il DL 127/2021 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Decreto sancisce ufficialmente l’obbligo di green pass per accedere a tutti i luoghi di lavoro: nelle fabbriche, negli uffici, negli studi professionali.

 

L’obbligo scatta dal 15 ottobre per tutti i dipendenti pubblici e privati, liberi professionisti, volontari,  stagisti, lavoratori con contratti esterni di imprese terze (esempio: lavoratori di imprese di pulizie), colf, baby-sitter e badanti. Il green pass si ottiene in caso di vaccinazione; nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo (la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore dall’ora del prelievo); infine, nei casi di guarigione da Covid-19.

 

I dipendenti pubblici e privati sprovvisti di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per ciascun giorno di assenza ingiustificata, aggiunge la norma, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso; ma non interviene alcuna sospensione.

Solo le aziende private con meno di 15 dipendenti possono sospendere il lavoratore senza Green Pass e stipulare un contratto di sostituzione con durata massima di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e mai oltre il citato termine temporale del 31 dicembre.

 

Il Decreto prevede che a verificare il possesso del Green Pass, sia nel pubblico che nel privato, siano i datori di lavoro o soggetti da loro incaricati con atto formale. Gli accertamenti, che dovranno essere eseguiti, in via prioritaria, al momento dell’accesso, potranno essere svolti anche a campione . La validità del green pass dovrà essere verificata con la app ”VerifiCa19″ unitamente al documento d’identità. L’inottemperanza agli obblighi organizzativi e di controllo da parte dei datori di lavoro è punita con sanzioni pecuniarie. I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano infatti una sanzione da 400 a 1.000 euro. Anche per i lavoratori privi di green pass che accedono comunque al luogo di lavoro è prevista una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.

 

Tra le disposizioni inserite nel Decreto  c’è anche l’applicazione del prezzo calmierato per i tamponi rapidi, 15 euro invece che 22, fino al 31 dicembre 2021. Per i ragazzi dai 12 ai 18 anni il costo è di 8 euro. Il prezzo inferiore deve essere assicurato non solo dalle farmacie, ma anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni. L’intero costo dei tamponi resta a carico dei lavoratori, ma i test saranno gratuiti per le persone esenti dal vaccino che presentino idonea documentazione medica.

 

DL 127-2021 Green Pass

 

 

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