INPS: Contratto Prestazione Occasionale

Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un committente (utilizzatore) acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche.

 

Ai fini dell’accesso alle prestazioni, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it > Prestazioni Occasionali. All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

N.B. gli utilizzatori dovranno essere provvisti di codice Pin dispositivo con estensione per uso professionale da richiedere presso la sede INPS.

I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

 

COMPENSO:

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: – contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; – premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %. In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL). Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %.

N.B. à Il costo mimino giornaliero per il committente è di € 49,52

 

COMUNICAZIONE PRESTAZIONE:

Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni: – i dati identificativi del prestatore; – la misura del compenso pattuita; – il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; – la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa; – il settore di impiego del prestatore; – altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro. La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

 

LIMITI ECONOMICI:

  1. a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  3. c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

 

LIMITI DI UTILIZZO:

. Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

. Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell’Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

. E’ altresì vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali: a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5 della circolare Inps n. 107 del 05/07/2017.

 

PAGAMENTO DA PARTE DELL’UTILIZZATORE:

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività. Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

  1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utilizzatore e la causale “CLOC”. Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore.
  2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale). Il pagamento tramite il servizio suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.
Share Post