Decreto dignità: come cambiano i contratti a tempo determinato

Il testo della legge di conversione del Decreto Dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018. Tra queste le nuove regole sui contratti a tempo determinato, il periodo transitorio fino al 31 ottobre 2018.

Il nuovo provvedimento, prevede la a-causalità solo per contratti a termine fino a 12 mesi; quindi la prosecuzione del contratto, per proroghe e/o rinnovi, a fronte di causali ben determinate fino ad un massimo di 24 mesi. Oltre ai dodici mesi di durata dovranno concorrere infatti le seguenti condizioni:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

La nuova norma prevede che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi”: ciò significa che potrà essere stipulato, come primo contratto, un contratto di  qualsiasi durata, senza indicare alcuna causale, purché non superiore a dodici mesi. Tale primo contratto potrà prorogarsi più volte entro tale durata senza che sia necessario specificare alcuna causale, ma  le proroghe non potranno in assoluto, anche dopo i 12 mesi,  essere superiori nei 24 mesi  a quattro  (anziché cinque come previsto nel Jobs Act). Non altrettanto potrà farsi per i rinnovi che,  pur entro la predetta durata, richiedono la sussistenza delle condizioni summenzionate. Per ogni rinnovo è previsto un incremento contributivo dello 0,5 %.

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