Erogazione in busta paga di “false” trasferte

Le trasferte di lavoro, rappresentano cambiamenti provvisori del luogo di lavoro indicato nel contratto individuale sottoscritto tra le parti all’atto dell’assunzione, ovvero lo spostamento temporaneo del lavoratore presso una sede diversa da quella abituale.

Al lavoratore in trasferta viene riconosciuta un’indennità per spese da lui sostenute per lo spostamento. Dal punto di vista fiscale, la normativa cambia a seconda che si tratti di:

. indennità di trasferta fuori dal comune della sede di lavoro;

. indennità di trasferta entro il comune della sede lavorativa.

Per godere delle esenzioni fiscali, la trasferta deve riguardare una sede posta al di fuori del comune dove è sita l’abituale sede di lavoro.

Il dipendente dovrà presentare all’azienda la documentazione relativa alle spese, in maniera dettagliata e comprensiva dell’indicazione puntuale dei dati relativi alla trasferta (date, luogo e descrizione della missione).

Tutte le volte che il personale ispettivo accerti una difformità tra la realtà e quanto registrato sul Libro Unico del Lavoro, ad esempio in presenza di una indennità di trasferta corrisposta a lavoratore, di fatto mai realmente avvenuta, modalità spesso utilizzata per erogare compensi esenti da tassazione con finalità presumibilmente elusive, registrate sotto la voce “trasferta Italia”, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa: da un minimo di 150 euro, fino ad un massimo di 6.000 euro, importo che verrà concretamente commisurato in base al numero di lavoratori coinvolti nella condotta illecita. Inoltre, gli emolumenti erogati a titolo di “false trasferte” verranno assoggettati al recupero contributivo e fiscale.

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