DL AGOSTO: 18 settimane di Cassa Integrazione COVID-19 o esonero contributivo

Il decreto Agosto allunga la cassa integrazione di ulteriori 18 settimane per il periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Le prime 9 settimane sono a totale carico dello Stato, come le precedenti 18, previste dai decreto Marzo e Rilancio, quindi senza costi per le imprese.

Le ulteriori 9 settimane di trattamento invece prevedono un regime differente, legato alla perdita di fatturato.

Il meccanismo funziona così: il datore è tenuto a versare un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, se lo stesso datore ha avuto una riduzione del fatturato aziendale (primo semestre 2020 su primo semestre 2019) inferiore al 20 per cento. Il contributo addizionale è pari al 18% se l’impresa non ha avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019.

Le domande di accesso alla nuova cassa integrazione Covid-19 devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In alternativa, per fronteggiare le difficoltà le aziende stanno affrontando, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale, previsti dai decreti Marzo e Rilancio, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

Chi beneficia di questo esonero non può licenziare.

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