Patente a crediti: obbligo dal 1° ottobre per chi opera nei cantieri
Dal 1° ottobre, salvo eventuali proroghe, entra in vigore l’obbligo della patente a crediti per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Si tratta di una condizione imprescindibile per coloro che effettuano qualsiasi tipologia di lavorazione, e non soltanto per le lavorazioni rientranti nel settore edile. In pratica, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008. Quali sono le lavorazioni per cui è necessaria la nuova patente? Quali imprese sono invece escluse dall’obbligo? In attesa del decreto attuativo cosa occorre verificare per non farsi trovare impreparati?
Il decreto PNRR 4 (D.Lgs. n. 19/2024) ha riscritto, con l’art. 29, l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, attuando il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, con lo scopo di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché funzione abilitante all’operatività all’interno dei cantieri.
I settori coinvolti
Quando si parla di “cantiere” il pensiero comune volge automaticamente ai lavori edili; effettivamente, anche le slide predisposte dal Ministero del Lavoro potrebbero, ad una prima fugace lettura, portare erroneamente a considerare la patente a crediti obbligatoria solo per il settore edile (vedi pag. 2 delle slide).
In realtà, il novellato testo dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 recita: “A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Non viene quindi affermato che l’obbligo ricade solo sui lavori edili, ma che riguarda tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che operano nei cantieri indicati dal c.1, art. 89, D.Lgs. n. 81/2008, ovvero “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X” al citato D.Lgs. n. 81/2008:
“lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. (….) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Il testo normativo esclude espressamente dall’obbligo della patente a crediti “coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” nonché “le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023”.
In attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo in G.U., nonché dell’attivazione della specifica piattaforma per l’inoltro della richiesta di rilascio della patente, è opportuno che imprese e lavoratori autonomi si attivino per verificare il possesso dei requisiti necessari per ottenerla, poiché gli stessi potranno essere autocertificati in prima battuta e, nelle more del rilascio, la prova di aver inoltrato la richiesta costituirà titolo valido per poter operare:
– iscrizione alla C.C.I.A.A.;
– adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente;
– possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
– possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
– possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
– avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.