Lotteria degli scontrini: regole per gli esercenti e adeguamento del registratore di cassa
La cosiddetta “Lotteria degli scontrini” è partita il 1⁰ febbraio e dà la possibilità a tutti i clienti di partecipare all’estrazione di premi in denaro (la prima estrazione è fissata per l’ 11 marzo), la cui possibilità di vincita è legata al singolo scontrino emesso dall’esercente a seguito di una vendita; tutte le regole sono pubblicate e consultabili nel portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/
Non sono previste sanzioni in caso di rifiuto ad acquisire il codice del cliente per partecipare alle estrazioni e quindi ad aderire al progetto, tuttavia, a partire dal 1° marzo, ogni cliente potrà, attraverso un’apposita sezione del portale, segnalare il rifiuto. Tali segnalazioni potranno essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio evasione.
È INVECE OBBLIGATORIO L’AGGIORNAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA ENTRO IL TERMINE PREVISTO FISSATO IL 1⁰ APRILE.
Questa scadenza, rinviata più volte, prevede che tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al dettaglio e attività assimilate dovranno OBBLIGATORIAMENTE adeguare il loro registratore di cassa telematico, anche se questo è già abilitato all’invio dei corrispettivi giornalieri all’Amministrazione Finanziaria. Il software che gestisce i registratori di cassa dovrà infatti essere aggiornato per trasmettere i dati necessari per la partecipazione alla lotteria secondo il nuovo tracciato 7.0.
E’ necessario che ogni esercente contatti il proprio tecnico di fiducia per verificare che la propria cassa sia già aggiornata o provveda ad aggiornarla nei termini di legge.
Per gli esercenti sono previsti i seguenti premi:
- per le estrazioni settimanali, 15 premi da 5.000 euro ciascuno
- per le estrazioni mensili, 10 premi da 20.000 euro ciascuno
- per l’estrazione annuale, un premio da 1.000.000 di euro.
I premi non concorrono a formare il reddito del vincitore per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati a tassazione.